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Sez. 4, Sentenza n. 3756 del 31/10/1985 Ud. (dep. 14/05/1986) Rv. 172707 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - IMPRENDITORE EDILE - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-10-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/172707-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - NELLE COSTRUZIONI - IMPRENDITORE EDILE - RESPONSABILITÀ - CONDIZIONI.*

Le norme antinfortunistiche hanno come principali destinatari gli imprenditori e i dirigenti tecnici, cui spetta, nell'ambito delle rispettive competenze e attribuzioni, di attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche e di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ne consegue che l'imprenditore edile risponde sempre dell'osservanza delle misure prescritte per la tutela dell'incolumità dei lavoratori, anche se vi sia un direttore di lavoro, qualora egli non si sia limitato a mere funzioni amministrative, ma si sia ingerito concretamente nella esecuzione dei lavori, assistendo agli stessi. (V mass n 101238).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)