Sez. 4, Sentenza n. 26 del 14/01/1966 Ud. (dep. 28/04/1966) Rv. 101238 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - INFRAZIONI DELLE NORME IN MATERIA - RESPONSABILITA PERSONALE DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA SOSTITUTIVA DI PREPOSTO O CAPO CANTIERE - CONDIZIONI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - INFRAZIONI DELLE NORME IN MATERIA - RESPONSABILITA PERSONALE DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA SOSTITUTIVA DI PREPOSTO O CAPO CANTIERE - CONDIZIONI.*
L'imprenditore di lavori edili risponde sempre direttamente dell'inosservanza e del controllo delle misure prescritte per la tutela dell'incolumita dei lavoratori, anche se vi sia un preposto, o capo cantiere, salvo che non provi che a questo siano state demandate l'osservanza ed il controllo sulle medesime, essendo a lui rimaste le sole funzioni amministrative, e sempre che non sia tuttavia venuto a conoscenza delle inadempienze.*
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)