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Sez. 4, Sentenza n. 26 del 14/01/1966 Ud. (dep. 28/04/1966) Rv. 101238 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - INFRAZIONI DELLE NORME IN MATERIA - RESPONSABILITA PERSONALE DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA SOSTITUTIVA DI PREPOSTO O CAPO CANTIERE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1966-01-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/101238-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - INFRAZIONI DELLE NORME IN MATERIA - RESPONSABILITA PERSONALE DELL'IMPRENDITORE - RESPONSABILITA SOSTITUTIVA DI PREPOSTO O CAPO CANTIERE - CONDIZIONI.*

L'imprenditore di lavori edili risponde sempre direttamente dell'inosservanza e del controllo delle misure prescritte per la tutela dell'incolumita dei lavoratori, anche se vi sia un preposto, o capo cantiere, salvo che non provi che a questo siano state demandate l'osservanza ed il controllo sulle medesime, essendo a lui rimaste le sole funzioni amministrative, e sempre che non sia tuttavia venuto a conoscenza delle inadempienze.*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)