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Sez. L, Sentenza n. 5735 del 06/05/2000 (Rv. 536222 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordi sindacali individuanti i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità - Validità - Condizioni - Incidenza - Sui datori di lavoro.
Stato
decisa il 2000-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536222-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

Sono validi, a condizione che vengano rispettati i principi di razionalità e di non discriminazione, posti dall'art. 15 della legge n.300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità (ex art. 5 della legge n. 223 del 1991); accordi che non appartengono alla categoria dei contratti collettivi normativi e che incidono direttamente non già sulla posizione del lavoratore, ma su quella del datore di lavoro, obbligato, nella scelta dei dipendenti da porre in mobilità, ad applicarne i criteri concordati.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 15 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)