Sez. L, Sentenza n. 10058 del 10/07/2002 (Rv. 555658 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Accordi sindacali sui criteri di scelta - Previsione della applicazione concorrente dei suddetti criteri - Vincolatività per il datore di lavoro - Sussistenza - Facoltà del datore di lavoro di utilizzare uno solo dei criteri concordati - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamenti collettivi, gli accordi sindacali, che stabiliscono i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, e che prevedono, secondo l'accertamento del giudice del merito, la loro applicazione congiunta e concorsuale, vincolano il datore di lavoro che, essendo tenuto pertanto ad applicare i suddetti criteri secondo le modalità concordate, non può, rispetto a questo o quel lavoratore, utilizzare in via esclusiva uno solo dei criteri previsti dall'accordo. (Nella specie la Corte, nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la esigenza di sopprimere una posizione lavorativa, relativa a mansioni fungibili nell'ambito aziendale, non costituiva impedimento al rispetto dell'accordo sindacale che aveva previsto la applicazione congiunta dei criteri di scelta concordati).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 com. 9 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)