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Sez. 1, Sentenza n. 2366 del 09/07/1968 (Rv. 334708 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1968-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334708-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

In tema di prescrizione, occorre distinguere il termine per l'Esercizio della facolta di emettere la dichiarazione risolutoria, ex art. 1456 cod. civ. che decorre dalla data dell'inadempimento, dal termine per l'Esercizio delle azioni che presuppongono l'avvenuta risoluzione termine questo ultimo, che decorre appunto dalla data in cui la fattispecie risolutoria si e perfezionata, a norma del secondo comma dello articolo predetto.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)