Sez. 1, Sentenza n. 5455 del 18/06/1997 (Rv. 505282 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA | Esercizio del diritto di avvalersi della clausola - Decadenza per decorso del tempo - Esclusione - Prescrizione decennale - Applicabilità.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente, ma solo nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica al contraente inadempiente l'intenzione di avvalersene; l'esercizio di tale diritto, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, non è soggetto a decadenza per decorso del tempo, potendo essere manifestata la volontà di avvalersi della clausola risolutiva per la prima volta in sede giudiziaria entro il termine decennale di prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)