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Sez. 2, Sentenza n. 7697 del 13/07/1993 (Rv. 483121 - 01)

Prescrizione civile - Sospensione - In genere | Riscossione del prezzo della merce per effetto della clausola cosidetta di assegno - Mancata comunicazione al mittente da parte del vettore - Causa sospensiva della prescrizione ex art. 2941 n. 8 cod. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483121-01

Prescrizione civile - Sospensione - In genere

La mancata comunicazione al mittente da parte del vettore della riscossione del prezzo della merce per effetto della clausola cosidetta di assegno, integra soltanto un comportamento omissivo concretante un inadempimento contrattuale, ma non costituisce causa sospensiva della prescrizione a norma dell'art. 2941 n. 8, cod. civ. del diritto del mittente di agire nei confronti del vettore per l'adempimento della propria obbligazione, richiedendosi ai fini della norma richiamata che il debitore ponga in essere un atto doloso preordinato all'occultamento del proprio debito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1678, Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 2941 n. 8, Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)