Sez. 2, Sentenza n. 1238 del 20/01/2026 (Rv. 677545-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Diritto del mediatore alla provvigione - Causa di sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c. - Condizioni - Applicazione ad alcune parti del contratto intermediato - Possibilità - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI
In tema di diritto del mediatore alla provvigione, l'ignoranza della conclusione dell'affare prevista come causa di sospensione della prescrizione dall'art. 2941, n. 8, c.c. opera soltanto quando sia l'effetto di un comportamento doloso del debitore, diretto a occultare la realizzazione della situazione di fatto cui è collegato il diritto alla provvigione, non potendo consistere invece in una semplice omissione, tranne che in caso di atti dovuti, e può anche riguardare soltanto alcune delle parti intermediate. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo della parte alienante, limitatasi a non comunicare al mediatore l'avvenuta conclusione dell'affare, differenziandone la posizione da quella dell'acquirente, che all'espressa richiesta di informazioni da parte del mediatore aveva dichiarato che l'affare era sfumato, avvalendosi anche della circostanza dell'intervenuto mutamento di denominazione di alcune delle parti).
Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755, Cod. Civ. art. 2941 lett. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)