Sez. 3 - , Ordinanza n. 24981 del 09/11/2020 (Rv. 659580 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Accertamento tecnico preventivo "ante causam" - Provvedimento di fissazione - Comunicazione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Inopponibilità dell'a.t.p. - Fattispecie.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE
In tema di accertamento tecnico preventivo "ante causam", l'opponibilità del risultato probatorio presuppone che il soggetto nei cui confronti è utilizzato venga validamente evocato nel procedimento cautelare mediante comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, in modo che il chiamato possa presentarsi per addurre argomenti a proprio favore. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto opponibile l'a.t.p. ad un soggetto informato della pendenza del procedimento con una lettera, scritta dal difensore dei ricorrenti, priva del contenuto del ricorso e successiva alla nomina del c.t.u. e alla formulazione dei quesiti).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)