Sez. 1, Sentenza n. 24710 del 13/05/2015 Ud. (dep. 11/06/2015) Rv. 263960 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI | Divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116 comma secondo, cod. pen. rispetto alla recidiva aggravata - Questione legittimità costituzionale per violazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Cost. n. 251 del 2012 - Manifesta infondatezza - Ragioni.
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione dei principi affermati dal Giudice delle Leggi nella sentenza n. 251 del 2012, dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui fissa il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 116 comma secondo, cod. pen. rispetto alla recidiva aggravata, in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del "bilanciamento" si riferisce ad una circostanza attenuante comune implicante una diminuzione della pena fino ad un terzo, e, conseguentemente, non comporta ricadute sul trattamento sanzionatorio palesemente irragionevoli o sproporzionate.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 116 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)