Sez. 5, Sentenza n. 4587 del 01/12/2023 Ud. (dep. 01/02/2024) Rv. 285939-01
RECIDIVA - IN GENERE | Delitto di cui all’art. 497-bis cod. pen. - Divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
RECIDIVA - IN GENERE
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui, con riferimento al delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., poiché l'indicata norma incriminatrice prevede una forbice edittale sufficientemente ampia da consentire al giudice di adeguare la sanzione al fatto pur in presenza della recidiva qualificata, sicché non sono ravvisabili contrasti né con il principio di proporzionalità della pena, né con il principio di offensività.
Costituzione art. 25 com. 2, Costituzione art. 27 com. 3, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 69 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 99 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 497 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)