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Sez. 2, Ordinanza n. 165 del 12/01/1979 Cc. (dep. 13/03/1979) Rv. 141381 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - FERMO DI POLIZIA - PROROGA - ESCLUSIONE - NECESSITA DI UN ORDINE O MANDATO DI CATTURA.*
Stato
decisa il 1979-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141381-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - FERMO DI POLIZIA - PROROGA - ESCLUSIONE - NECESSITA DI UN ORDINE O MANDATO DI CATTURA.*

Il fermo di polizia giudiziaria, previsto dall'art 238 cod proc pen, costituisce un titolo di detenzione provvisorio e temporaneo, la cui durata non puo mai oltrepassare le novantasei ore. Trascorso tale termine, non essendo prevista la possibilita di proroga, cessa l'operativita del fermo, anche se convalidato, talche occorre, perche permanga lo stato di detenzione del fermato, che contro di lui sia emesso un ordine o mandato di cattura. Una volta che sia emesso tale ultimo provvedimento di coercizione personale, diventa inammissibile, per Mancanza di interesse, il ricorso per Cassazione proposto contro il decreto di convalida del fermo di polizia giudiziaria. Poiche, infatti, l'interesse del ricorso per Cassazione e costituito dall'intento di riacquistare la liberta personale, tale risultato non sarebbe in ogni caso conseguibile, essendo ormai sopravvenuto un nuovo titolo, che legittima la custodia preventiva.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)