Sez. 2, Sentenza n. 8746 del 09/09/1997 (Rv. 507704 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - GENITORI DEL FIGLIO NATURALE | Figlio naturale morto senza prole né coniuge - Genitore effettuante il riconoscimento - Qualità di unico erede ex art. 578 cod. civ. - Sussistenza - Concorso di altri parenti - Esclusione - Dubbi di legittimità costituzionale - Infondatezza.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - GENITORI DEL FIGLIO NATURALE
A norma dell'art. 578 cod. civ. qualora il figlio naturale muoia senza lasciare prole né coniuge e senza aver redatto testamento, il genitore che ha effettuato il riconoscimento è l'unico erede, restando escluso il concorso degli altri parenti, senza che tale esclusione, siccome non determinata da un irrazionale trattamento deteriore fatto alla famiglia naturale ma dalla discrezionale scelta legislativa di accordare nell'ambito di questa un privilegio al genitore in relazione al riconoscimento del vincolo di sangue, si ponga in contrasto con i parametri offerti dagli articoli 3, 29 e 30 Cost.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 571, Cod. Civ. art. 578 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)