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Sez. 2, Sentenza n. 19011 del 10/09/2007 (Rv. 600209 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI - IN GENERE | Azione di accertamento della qualità di erede legittimo - Mancanza di altri successibili - Parentela naturale in linea collaterale - Equiparazione ai parenti legittimi - Questione di illegittimità costituzionale - Rimessione alla Corte costituzionale - Pronuncia di non fondatezza intervenuta nel medesimo processo - Rimessione ulteriore alla Corte costituzionale della stessa questione - Preclusione - Sussistenza - Nozione di parentela naturale oltre il rapporto di filiazione - Non configurabilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600209-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - DEI PARENTI - FIGLI LEGITTIMI E FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O RICONOSCIBILI - IN GENERE

In tema di accertamento della qualità di erede legittimo, la pronuncia - n. 532 del 2000 della Corte costituzionale - di non fondatezza della questione, già sollevata nel medesimo processo, di illegittimità costituzionale dell'art. 565 cod. civ. preclude che la stessa questione possa essere ancora riproposta, nè sussiste la possibilità di estendere, in via di interpretazione e con il richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., la categoria degli eredi legittimi oltre le persone verso cui produce effetti l'accertamento della filiazione naturale in base all'art. 258 cod. civ., sino a ricomprendervi, oltre i genitori naturali, anche tutti i parenti naturali. (Nella fattispecie, la S.C. - in conformità alla sentenza del giudice d'appello - ha affermato il principio dell'inesistenza, nel nostro ordinamento, di un'organica normativa imperniata su un unitario "status filiationis", riferibile a tutte le persone che, ex art. 74 cod. civ., discendano dallo stesso stipite, così negando l'invocata qualità ad una parente collaterale di quinto grado, tale affermatasi ex art. 572 cod. civ. ai fini successori ed in mancanza di altri eredi legittimi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 258, Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 572 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)