diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 09/06/2014 (Rv. 631376 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI | Fallimento in estensione ex art. 147, quarto comma, legge fall. - Azione proposta dal curatore - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631376-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - INTEGRAZIONE DEI POTERI PER TRANSAZIONI, RINUNCE, RICOGNIZIONE DI DIRITTI DI TERZI

Per la promozione del fallimento in estensione il curatore non necessita dell'autorizzazione del giudice delegato atteso che, a seguito del notevole ridimensionamento del ruolo del giudice delegato operato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la decisione di agire o di resistere in giudizio non può più configurarsi come frutto di una scelta sostanzialmente a questi spettante, ma deve, al contrario, ritenersi una scelta del curatore, rispetto alla quale l'autorizzazione del giudice testimonia l'avvenuto controllo della legittimità (e non anche del merito) dell'iniziativa, evidentemente non necessaria allorché detta iniziativa sia doverosa e la legittimazione del curatore sia già espressamente prevista dalla legge, come appunto nell'ipotesi disciplinata dall'art. 147, quarto comma, legge fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25 com. 6, Legge Falliment. art. 31 com. 2, Legge Falliment. art. 147 com. 4, Decreto Legisl. 09/01/2006

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)