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Sez. 1, Sentenza n. 7918 del 18/05/2012 (Rv. 622669 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Giudizi d'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo ovvero in materia di dichiarazione tardiva del credito - Art. 31 legge fall. nella formulazione di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Disciplina - Costituzione del curatore - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità - Esclusione - Violazione dei limiti della legge delega n. 80 del 2005 - Insussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622669-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

Ai sensi dell'art. 31 legge fall., come riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006, non è richiesta l'autorizzazione del giudice delegato per la costituzione del curatore nei giudizi d'impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo e in quelli in materia di dichiarazione tardiva di credito. Né la novella giustifica il dubbio di costituzionalità della disciplina, per la violazione dei limiti di cui all'art. 1, comma 6, della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, attesi i criteri ivi posti dell'abbreviazione dei tempi per l'accertamento del passivo e dell'accelerazione dei giudizi.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 31 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 art. 1 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)