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Sez. L, Sentenza n. 3521 del 13/06/1984 (Rv. 435525 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - CONCETTO DI "INSUBORDINAZIONE" - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1984-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435525-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - CONCETTO DI "INSUBORDINAZIONE" - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In Mancanza di elementi chiarificatori e di esemplificazioni desumibili dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro, il concetto di "insubordinazione" (rilevante, nella specie, quale giusta causa di licenziamento ai sensi dell'art. 30, lett. A del C.C.n. Legge 22 febbraio 1979 per gli impiegati agricoli) va determinato anche alla stregua dell'accezione lessicale e del significato del termine nel linguaggio giuridico ed in quello corrente; pertanto, tale indagine non può prescindere dalla definizione della "subordinazione" e dalla verifica dei poteri e degli obblighi che essa implica per le parti, essendo la definizione di tali poteri ed obblighi utile per stabilire a contrario se ingiurie e minacce verso superiori attuate in occasione di lavoro configurino violazione dei diritti del datore di lavoro all'ordinato adempimento della prestazione lavorativa e violazione dei corrispettivi doveri del prestatore, non solo di diligenza con riguardo alla natura della prestazione, ma anche di osservanza delle Disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore o dai suoi collaboratori (art. 2104 cod. civ.).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2104, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 22/02/1979 num. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)