Sez. L, Sentenza n. 3199 del 02/04/1987 (Rv. 452265 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 2104 COD. CIV. - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - DILIGENZA NELLA PRESTAZIONE - SUBORDINAZIONE - IN GENERE - VIOLAZIONE DEL PRECETTO EX ART. 2104 COD. CIV. - GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La violazione del precetto dell'art. 2104 cod. civ. - che fa Obbligo al lavoratore di osservare le Disposizioni, impartitegli dal datore di lavoro o da suoi collaboratori, per l'esecuzione e la disciplina del lavoro - può integrare gli estremi del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, e quindi il giustificato motivo di licenziamento, ove consista in ripetute manifestazioni di insubordinazione e di inosservanza delle regole di correttezza nei rapporti all'interno dell'azienda e con i superiori, ancorché non accompagnate da comportamento oltraggioso, essendo sufficiente che mostrino la pervicace insofferenza e rifiuto verso l'uso legittimo dei poteri di controllo e disciplina del datore di lavoro. (V 3521/84, mass n 435525).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)