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Sez. L, Sentenza n. 1263 del 26/02/1982 (Rv. 419137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONE DEL DIPENDENTE - ILLICEITÀ DEI MODI DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - UTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DI TALI INDAGINI IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INFRAZIONE DEL DIPENDENTE - ILLICEITÀ DEI MODI DI ACCERTAMENTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - UTILIZZABILITÀ DEI RISULTATI DI TALI INDAGINI IN GIUDIZIO - ESCLUSIONE.*

La illiceità dei modi di accertamento di una infrazione del dipendente, dal datore di lavoro assunta quale giusta causa di licenziamento, comporta che i risultati di dette indagini non sono utilizzabili in giudizio ai fini dell'assolvimento, da parte del datore di lavoro recedente, dell'Onere probatorio impostogli dall'art. 5 della legge 15 luglio 1966 n. 604. (V 3190/73, mass n 367010).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)