Sez. 2, Sentenza n. 3190 del 26/11/1973 (Rv. 367010 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI - AFFIDAMENTO - INAMMISSIBILITA - LICENZIAMENTO FONDATO SU ACCERTAMENTI COMPIUTI DA GUARDIE GIURATE NEL QUADRO DI TALE SORVEGLIANZA - ILLEGITTIMITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA E DIGNITA DEL LAVORATORE - GUARDIE GIURATE - SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI - AFFIDAMENTO - INAMMISSIBILITA - LICENZIAMENTO FONDATO SU ACCERTAMENTI COMPIUTI DA GUARDIE GIURATE NEL QUADRO DI TALE SORVEGLIANZA - ILLEGITTIMITA.*
Anche prima dell'entrata in vigore dello statuto dei lavoratori, il datore di lavoro non aveva il potere di affidare a guardie giurate mansioni attinenti alla diretta sorveglianza e vigilanza dell'attivita degli operai. Pertanto, lo stesso datore di lavoro non poteva tener conto, ai fini del licenziamento, di accuse, rilievi ed osservazioni fatte dalle guardie giurate nei confronti dei lavoratori, al di fuori dell'ambito delle mansioni proprie di tali guardie, attinenti esclusivamente alla tutela del patrimonio aziendale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)