Sez. L, Sentenza n. 1579 del 21/02/1985 (Rv. 439564 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INDENNITÀ EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - COMPUTABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - INDENNITÀ EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 PER ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO - RIVALUTAZIONE ED INTERESSI EX ART. 429 COD. PROC. CIV. - COMPUTABILITÀ.*
L'indennità prevista dall'art. 8 della legge n. 604 del 1966 per il caso di illegittimo licenziamento è soggetta alla disciplina ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. anche nell'ipotesi in cui il credito del lavoratore sia sorto prima della novella n. 533 del 1973. Tale credito pertanto da una parte è suscettibile di rivalutazione monetaria (giacché, pur non costituendo controprestazione sinallagmatica legata ad una specifica prestazione, rappresenta pur sempre quanto il lavoratore avrebbe riscosso per effetto dell'attività impeditagli dall'illegittimo licenziamento e quindi in questa prospettiva ha natura di credito di lavoro), d'altra parte dà corso agli interessi legali che il citato art. 429, terzo comma, prevede in funzione indennitaria, al pari della rivalutazione, a prescindere sia dalla mora che dalla liquidità (e che pertanto hanno natura compensativa). (V 371/83, mass n 425182; (V 2586/83, mass n 427451; (V 2592/83, mass n 427460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)