Sez. L, Sentenza n. 371 del 17/01/1983 (Rv. 425182 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI LIQUIDATI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI LIQUIDATI A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
L'art. 429, terzo comma cod. proc. civ., in tema di rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, trova applicazione anche nel caso di crediti liquidati, ex art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, i quali sebbene non siano sinallagmaticamente collegati con una prestazione lavorativa, rappresentano pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe tratta ove la relativa esecuzione non gli fosse stata impedita dall'ingiustificato recesso della controparte. (Conf 4322/81, mass n 415006).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)