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Sez. 5, Sentenza n. 1623 del 07/06/1995 Cc. (dep. 19/06/1995) Rv. 201799 - 01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Opposizione - Proposta dal difensore | Art. 96 cod. proc. pen. - Nomina del difensore di fiducia - Autentica della sottoscrizione - Necessità - Esclusione - Portata generale del principio - Nomina del difensore al fine di proporre opposizione a decreto penale di condanna - Autentica della firma - Obbligo - Esclusione - Fattispecie: ritenuta invalidità dell'opposizione del difensore.
Stato
decisa il 1995-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201799-01

Procedimenti speciali - Procedimento per decreto - Opposizione - Proposta dal difensore

L'art. 96 cod. proc. pen. non richiede l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione di nomina del difensore di fiducia, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata. Tale regola, che ha portata generale, non è derogata dall'art. 461, primo comma cod. proc. pen.. Conseguentemente, non necessita di autenticazione la firma dell'imputato che nomina il difensore ai fini della proposizione dell'opposizione a decreto penale di condanna. (Fattispecie nella quale il G.I.P. della pretura aveva respinto l'opposizione al decreto dal difensore, ritenendo invalida la relativa nomina per la carenza di autenticazione della firma dell'imputato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 461 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)