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Sez. 3, Sentenza n. 234 del 09/11/2006 Ud. (dep. 10/01/2007) Rv. 235963 - 01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA | Nomina fatta per iscritto - Necessità dell'autenticazione della sottoscrizione - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235963-01

DIFESA E DIFENSORI - NOMINA

La nomina del difensore di fiducia, fatta dall'imputato con dichiarazione scritta nelle forme indicate dalla legge processuale, non necessita dell'autenticazione della sottoscrizione ad opera del difensore o di altri. (La Corte ha così ritenuto la validità del ricorso per cassazione proposto dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pur se la sottoscrizione della nomina difensiva non era autenticata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)