Sez. 3, Sentenza n. 5541 del 08/06/1994 (Rv. 486935 - 01)
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda | Accertamento della simulazione relativa - Modificazione dell'originaria domanda di accertamento della simulazione assoluta - Preclusione - Esclusione - Vizio di extrapetizione - Insussistenza - Condizioni.
Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nuova domanda
La proposizione di una domanda di accertamento della simulazione assoluta di un determinato negozio giuridico non ne preclude, ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., la modificazione nel senso dell'accertamento della simulazione soltanto relativa, né comporta che sia viziata da extrapetizione la sentenza che accolga la domanda medesima sotto questo nuovo profilo, allorché l'accertamento della simulazione relativa non sia strumentale alla declaratoria del contratto dissimulato, allo scopo di derivarne specifici effetti giuridici, ma soltanto alla declaratoria di inefficacia del negozio simulato, per trarne la conseguenza della persistente vigenza di effetti propri di situazioni giuridiche preesistenti alla simulazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)