Sez. 2, Sentenza n. 168 del 10/01/1996 (Rv. 495309 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI | Consentite - Condizioni - Prestazioni professionali eseguite a favore del minore pagamento del corrispettivo - Domanda proposta nei confronti del genitore esercente la patria potestà - Successiva richiesta di condanna del genitore in proprio - "mutatio libelli" - Configurabilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI
La modificazione consentita della domanda, a norma dell'art. 184 cod. proc. civ., è quella che, fermi restando i soggetti, da un lato non comporti variazione del fatto giuridico posto a fondamento della pretesa e, dall'altro, non aggiunga o sostituisca al bene della vita controverso, come specificato nell'atto introduttivo, un diverso oggetto della pretesa. Ne consegue che, allorquando viene proposta una domanda nei confronti del genitore esercente la potestà sul figlio minore, tesa al recupero del corrispettivo per prestazioni professionali eseguite in favore di quest'ultimo, la modifica della domanda stessa, costituita dalla richiesta della condanna del genitore in proprio, per l'inesistenza della minore età al tempo delle prestazioni, integra una "mutatio libelli", per diversità dei soggetti e della "causa petendi", che, se ritualmente opposta dalla controparte, è preclusa a norma dell'art. 184 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)