diritto.io

Sez. U - , Ordinanza n. 12864 del 26/06/2020 (Rv. 658057 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Proposizione a seguito di ordinanza cautelare emessa dal giudice amministrativo - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658057-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La proposizione del regolamento di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un'ordinanza cautelare da parte del giudice amministrativo, atteso che il provvedimento cautelare, destinato a perdere efficacia per effetto della sentenza di merito, non assume carattere decisorio e non statuisce sulle posizioni soggettive con la forza dell'atto giurisdizionale idoneo ad assumere autorità di giudicato, neppure in punto di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)