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Sez. L - , Ordinanza n. 13629 del 02/07/2020 (Rv. 658483 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE | Provvedimento cautelare emesso nel giudizio amministrativo - Estinzione per perenzione - Conseguente caducazione della misura cautelare - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658483-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - IN GENERE

L'estinzione del giudizio amministrativo per perenzione determina la caducazione automatica, a ogni effetto, del provvedimento cautelare eventualmente emesso nel suo ambito, in virtù di un principio generale del diritto processuale. (Nella specie, relativa al caso di una psicologa equiparata ai medici psichiatri con provvedimento cautelare amministrativo emesso prima della privatizzazione del pubblico impiego, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del lavoro che, adito dopo l'estinzione del giudizio di merito amministrativo e in epoca successiva alla privatizzazione, aveva negato il diritto della lavoratrice a mantenere lo "status" giuridico ed economico derivante dall'equiparazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 36 com. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 92 com. 5, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 21 septies CORTE COST., Legge 20/05/1985 num. 207 art. 14 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 novies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)