Sez. 3 - , Sentenza n. 3449 del 03/10/2019 Ud. (dep. 28/01/2020) Rv. 278252 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca – Sanzione amministrativa della chiusura di ambulatorio medico – Art. 193, commi terzo e quarto, r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 - Cumulo della sanzione penale e della sanzione amministrativa – Ammissibilità - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
La sanzione amministrativa della chiusura degli ambulatori ovvero delle case o degli istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o delle pensioni per gestanti, aperte o esercitate senza l'autorizzazione del prefetto, prevista dall'art. 193, comma 4, r.d. 27 luglio 1934, n.1265, testo unico delle leggi sanitarie, si aggiunge a quella penale prevista nel comma 3 della medesima disposizione, cui può seguire, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., anche la confisca dei beni serviti o destinati a commettere il reato, non trovando applicazione, per espressa previsione della norma, il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Riferimenti normativi: Testo Unico 27/07/1934 num. 1265 art. 193 com. 3, Testo Unico 27/07/1934 num. 1265 art. 193 com. 4, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)