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Sez. 2 - , Sentenza n. 41007 del 22/05/2018 Ud. (dep. 24/09/2018) Rv. 274463 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - IN GENERE | Concorso tra norma penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria - Principio di specialità - Esclusione - Casi.
Stato
decisa il 2018-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274463-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - IN GENERE

Il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è derogabile da leggi ordinarie con il limite del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e l'esclusione della sua operatività può essere ricavata dalla circostanza che le sanzioni penali e quelle amministrative suscettibili di convergere sullo stesso fatto storico sono inserite nel medesimo testo normativo, senza la formulazione di clausole di riserva o di espliciti richiami al citato art. 9. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza di un concorso apparente di norme tra le previsioni degli artt. 166 e 196 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di abusivismo finanziario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Testo Unico 24/02/1998 num. 58 art. 166, Testo Unico 24/02/1998 num. 58 art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)