Sez. 5, Sentenza n. 44869 del 25/09/2013 Cc. (dep. 06/11/2013) Rv. 257132 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reato ex art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 e reato di truffa - Rapporto di specialità - Esclusione - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
Il reato di cui all'art. 40 lett. c) del D.Lgs. n. 504 del 1995 non si pone in rapporto di specialità con il reato di truffa, atteso che il ricorso alle modalità fraudolente che caratterizzano il reato codicistico non è elemento costitutivo della fattispecie disciplinata dalla disposizione in materia di accise, la quale punisce la mera destinazione degli oli minerali ad un utilizzo diverso rispetto a quello per cui è concessa l'agevolazione di imposta, di talché tale diversa destinazione può riguardare anche carburanti conseguiti legittimamente in regime di agevolazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 640 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)