Sez. U, Sentenza n. 11065 del 10/10/1992 (Rv. 478845 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere | Ricorso ex art. 111 della Cost. avverso la pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche - Vizio di motivazione su questioni di fatto - Deducibilità quale "violazione di legge" - Estremi.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - In genere
Con riguardo al ricorso per Cassazione contro pronuncia del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riconducibile nella previsione dell' art. 111 della Costituzione, il vizio di motivazione su questioni di fatto è deducibile, quale "violazione di legge", ove si tratti di radicale carenza della motivazione medesima, oppure di esposizione inidonea, alla stregua del contesto del provvedimento impugnato, ad evidenziare le ragioni della decisione, mentre resta preclusa ogni possibilità di chiedere una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle prove acquisite in sede di merito.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)