Sez. 1, Sentenza n. 11116 del 23/12/1994 (Rv. 489386 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto - Denuncia con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, Cost., si può denunciare soltanto "violazione di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto, l'inosservanza dell'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunziabile con detto ricorso, quando si traduce in mancanza di motivazione, la quale si verifica in casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente) o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie (nella specie, trattavasi di ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte di appello sul reclamo contro il decreto del tribunale adottato in sede di revisione dell'assegno divorzile, ex art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 13 legge 6 marzo 1987 n. 74).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)