Sez. L, Sentenza n. 1699 del 18/02/1991 (Rv. 470971 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione. | Lavoratori autonomi - Lavoratori agricoli - Perfezionamento del requisito contributivo - Sentenza n. 355 del 1989 della Corte Costituzionale - Effetti - Destinatari - Lavoratori subordinati - Lavoratori autonomi e braccianti agricoli - Inclusione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Contributi - Minimo di contribuzione.
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 355 del 1989, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 18 del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, il requisito contributivo previsto per l'attribuzione dell'assegno ordinario di invalidità può essere perfezionato anche posteriormente alla richiesta amministrativa e durante tutte le fasi del successivo procedimento amministrativo, nonché nel corso del successivo procedimento giudiziario sia di primo che di secondo grado; tale principio trova applicazione, oltre che per i lavoratori dipendenti cui specificamente si riferisce la decisione predetta, per i lavoratori autonomi e i braccianti agricoli di cui al terzo comma dell'art. 18 citato (che per tali categorie limitava la detta perfezionabilità alla fase del procedimento amministrativo).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)