Sez. L, Sentenza n. 3738 del 11/04/1998 (Rv. 514446 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Pensione o assegno di invalidità - Requisito contributivo - Perfezionamento anche posteriormente alla domanda di pensione nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario - Ammissibilità ex sentenza costituzionale n. 355 del 1989.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
A norma dell'art. 18 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale 27 giugno 1989 n. 355 (che l'ha dichiarato illegittimo nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario), il requisito di cui alla lettera b) dell'art. 9 R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 - requisito consistente nella prescritta sussistenza nel quinquennio (precedente la domanda, secondo il testo originario della norma) di almeno 52 (e successivamente alla legge 12 giugno 1984, n. 222, di almeno 156) contributi settimanali - può perfezionarsi, sempre con concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione, anche successivamente, nel corso del procedimento amministrativo o del successivo processo giudiziario volto a conseguire l'assegno di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 9 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)