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Sez. L, Sentenza n. 1421 del 16/05/1974 (Rv. 369501 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - NATURA - FORMA AUTONOMA DI PREVIDENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1974-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369501-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - NATURA - FORMA AUTONOMA DI PREVIDENZA - CONSEGUENZE.*

La pensione di anzianita, cui hanno diritto, secondo l'art 1 della legge n 903 del 1965 che l'ha introdotta nell'ordinamento, gli iscritti alle assicurazioni obbligatorie gestite dall' INPS di qualsiasi eta purche possano far valere trentacinque anni di effettiva contribuzione, costituisce una Forma previdenziale distinta nella sua funzione, nei suoi presupposti e nei suoi requisiti condizionanti che si aggiunge alle preesistenti forme assicurative e non puo, quindi, confondersi con esse. (Conf 152'73, mass n 361919).*

Riferimenti normativi: Legge 21/07/1965 num. 903 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)