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Sez. L, Sentenza n. 5170 del 26/11/1977 (Rv. 388794 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA E PENSIONE DI VECCHIAIA - DIFFERENZE - DECORRENZA DI ENTRAMBE LE PENSIONI - DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI - RILEVANZA - DOMANDA DELLO INTERESSATO - ELEMENTO COSTITUTIVO EX ART 16 DEL DPR N 488 DEL 1968 - DISCIPLINA ANTERIORE A QUEST'ULTIMO DPR - REQUISITI DELLA PENSIONE DI ANZIANITA - STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388794-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI ANZIANITA - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - PENSIONE DI ANZIANITA E PENSIONE DI VECCHIAIA - DIFFERENZE - DECORRENZA DI ENTRAMBE LE PENSIONI - DATA DI MATURAZIONE DEI REQUISITI - RILEVANZA - DOMANDA DELLO INTERESSATO - ELEMENTO COSTITUTIVO EX ART 16 DEL DPR N 488 DEL 1968 - DISCIPLINA ANTERIORE A QUEST'ULTIMO DPR - REQUISITI DELLA PENSIONE DI ANZIANITA - STATO DI DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

La pensione di anzianita, istituita dall'art 13 della legge 21 luglio 1965 n 903 in favore degli assicurati per l'invalidita, la vecchiaia ed i superstiti, e una pensione di vecchiaia anticipata in funzione del requisito di contribuzione ed a prescindere da quello dell'eta. La distinzione tra tale pensione e l'ordinaria pensione di vecchiaia quanto alla diversa funzione ed a taluni requisiti, non esclude, per il resto, una comunanza di disciplina: e poiche, quando la pensione di anzianita venne istituita, vigeva per la pensione di vecchiaia la regola, posta dall'art 18 del DPR 26 aprile 1957 n 818, secondo la quale essa decorreva dalla data di maturazione dei requisiti pur essendo necessaria per la liquidazione la domanda dell'interessato, anche il diritto alla pensione di anzianita maturava dal momento in cui venivano in essere gli elementi prescritti dalla legge (trentacinque anni di contribuzione effettiva in costanza di rapporto di lavoro). Solo con l'art 16, terzo comma, del DPR n 488 del 1968 la domanda e stata considerata non solo necessaria, ma e divenuta elemento costitutivo dello stesso diritto alla prestazione. Pertanto, non avendo il predetto DPR n 488 efficacia retroattiva, i requisiti sostanziali della pensione di anzianita restano regolati dalla legge vigente al tempo della maturazione del relativo diritto e non da quella vigente all'epoca della domanda, onde non puo richiedersi per la sussistenza del diritto a pensione, sorto in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del DPR n 488 del 1968, anche il requisito dello stato di disoccupazione involontaria, sol da questa fonte normativa introdotto. (V 1421/74, mass n 369501).*

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1957 num. 818 art. 18 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 1, Legge 21/07/1965 num. 903 art. 13, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 16, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 42, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)