Sez. 6, Sentenza n. 1534 del 09/12/1970 Ud. (dep. 19/01/1971) Rv. 116291 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - INCOLPAZIONE - IDONEITA A PROVOCARE L'INIZIO DI UN PROCEDIMENTO PENALE - SUSSISTENZA DEL REATO - RITRATTAZIONE O MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - INCOLPAZIONE - IDONEITA A PROVOCARE L'INIZIO DI UN PROCEDIMENTO PENALE - SUSSISTENZA DEL REATO - RITRATTAZIONE O MANCATO ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA.*
L'insussistenza del delitto di calunnia e strettamente riferita al caso in cui la denunzia si presenti cosi macroscopicamente infondata da contrastare con l'ordine naturale delle cose, con ogni senso logico, o comunque appaia impossibile o paradossale in rapporto alle evenienze umanè e in tal caso che viene a mancare l'inizio di un procedimento penale, non sussistendo la possibilita di una lesione di un bene penalmente protetto. In ogni altro caso, in cui la falsa incolpazione sia potenzialmente idonea a determinare il pericolo che contro l'incolpato si inizi un procedimento penale, viene a configurarsi il delitto di calunnia, essendo irrilevante che l'incolpazione venga successivamente ritrattata, o che, di fatto, non si sia proceduto contro il calunniato. (V 114240, anno 1970' 113004, anno 1969, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)