diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 1737 del 27/10/1987 Ud. (dep. 11/02/1988) Rv. 177561 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ADDEBITO DI FATTO NON COSTITUENTE REATO - INSUSSISTENZA DEL DELITTO.*
Stato
decisa il 1987-10-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/177561-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - ADDEBITO DI FATTO NON COSTITUENTE REATO - INSUSSISTENZA DEL DELITTO.*

L'elemento materiale del delitto di calunnia consiste nell'incolpare falsamente taluno di un reato, di un fatto, cioè, che alla stregua della descrizione fattane dall'agente nella denuncia, corrisponda in ogni suo estremo ad una ben determinabile ipotesi astratta delittuosa o contravvenzionale. Ne consegue che difetta tale elemento, e perciò non sussiste il delitto di calunnia, nell'Azione di colui che attribuisca ad una persona, nel denunciarla all'autorità, una condotta non corrispondente ad alcuna fattispecie legale di reato, a nulla rilevando che il denunciante abbia indicato un preciso "nomen juris" e si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale in pregiudizio dell'incolpato. (V mass n 116291; (Conf mass n 170034; (Conf mass n 169527).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)