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Sez. U, Sentenza n. 15832 del 20/09/2012 (Rv. 623480 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Partecipazione ad una società di persone irregolare - Divieto di esercizio di attività imprenditoriali - Illecito disciplinare - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623480-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, configura illecito deontologico la partecipazione ad una società di persone irregolare, poiché si tratta di condotta che, da un lato, viola il divieto di esercitare attività imprenditoriali posto dall'art. 16 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, a differenza della partecipazione ad una società di capitali, in quanto la creazione di un ragionevole affidamento per i terzi dell'esistenza di un vincolo sociale di tipo personale è vicenda sufficiente a far sorgere la responsabilità solidale ex art. 2297 cod. civ., e, dall'altro, non è assimilabile né alle attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali, né all'adesione agli organismi associativi privi di finalità lucrative di cui alla circolare sugli incarichi extra-giudiziari adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)