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Sez. U, Sentenza n. 17147 del 10/08/2011 (Rv. 618722 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Divieto di esercitare industrie o commerci - Illecito disciplinare - Portata - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618722-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, il divieto di assumere "pubblici o privati impieghi od uffici" o di esercitare "industrie o commerci", costituente illecito disciplinare, ai sensi dell'art. 16, primo comma, del r.d. n. 12 del 1941, richiamato dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 2006, comporta il divieto non solo di assumere ma anche di apparire di assumere la veste di imprenditore o amministratore di società, dovendo il magistrato improntare la sua condotta alla massima obiettività e al massimo disinteresse, al fine di non creare un clima di sospetto atto a compromettere la fiducia, la credibilità e l'immagine di cui il magistrato e l'ordine giudiziario debbono godere. (Nella specie, è stata rigettata l'impugnazione avverso la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura con cui era stata irrogata la sanzione dell'ammonimento ad un sostituto procuratore che, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante di una società, aveva acquistato un immobile all'asta in una procedura di aggiudicazione svolta presso gli uffici giudiziari del circondario nel quale il magistrato esercitava le sue funzioni).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. D CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)