diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2656 del 25/05/1978 (Rv. 392021 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE TRA LAVORO SUBORDINATO E CONTRATTO D'OPERA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (PROPAGANDISTA DI MEDICINALI).*
Stato
decisa il 1978-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392021-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - DIFFERENZE TRA LAVORO SUBORDINATO E CONTRATTO D'OPERA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE (PROPAGANDISTA DI MEDICINALI).*

Ai fini della distinzione tra contratto d'opera e contratto di lavoro subordinato, sono censurabili in Cassazione i criteri astratti e generali da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in Sede di legittimita se correttamente motivato, la valutazione, da parte del giudice del merito, delle circostanze concrete che fanno rientrare la fattispecie nell'uno o nell'altro schema legale. (nella specie, il giudice del merito, aveva qualificato come rapporto di lavoro subordinato quello del propagandista di prodotti medicinali, soggetto, nell'esplicazione della sua attivita, ad istruzioni scritte del datore di lavoro, ed al controllo di dipendenti di grado superiore o di un ispettore, nonche privo di una propria organizzazione ed esente da oneri di gestione. La Corte suprema ha respinto il ricorso). (V 2405/72, mass n 359389).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 2094

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)