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Sez. U, Sentenza n. 2135 del 24/06/1972 (Rv. 359389 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - SUBINGRESSO DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE - TUTELA AQUILIANA DEL CREDITORE PREGIUDICATO DAL FATTO ILLECITO DEL TERZO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359389-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - IMPOSSIBILITA SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE PER CAUSA NON IMPUTABILE AL DEBITORE - SUBINGRESSO DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE - TUTELA AQUILIANA DEL CREDITORE PREGIUDICATO DAL FATTO ILLECITO DEL TERZO - COMPATIBILITA.*

La disciplina dettata dall'art 1259 cod civ, a proposito del subingresso del creditore nei diritti del debitore nei confronti del terzo che abbia reso impossibile la prestazione avente ad oggetto una cosa determinata, non vale a dimostrare che l'ordinamento positivo neghi la tutela aquiliana al creditore pregiudicato dal fatto illecito del terzo. (V 174'71, mass n 349561).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1259, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)