Sez. 3, Sentenza n. 17881 del 31/08/2011 (Rv. 619610 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) | Suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Nozione - Superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno ed area dove sono infisse le fondazioni - Inclusione - Presunzione di comunione - Conseguenze - Responsabilità del condominio verso il conduttore di immobile danneggiato - Sussistenza - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA)
Qualora un terrapieno sia sul suolo su cui sorge l'edificio condominiale e, con riferimento all'art. 1117 cod. civ., goda di una presunzione di comunione, poggiando su di esso l'intero stabile ovvero l'area limitata dai muri perimetrali su cui poggia il pavimento del pianterreno e l'area dove sono infisse le fondazioni, dei danni causati da detto terrapieno è responsabile il condominio, quale custode delle parti di edificio e dei servizi comuni, anche nei confronti del conduttore di un immobile danneggiato purché per circostanze contingenti quest'ultimo si trovi ad avere un potere soltanto materiale sulla cosa. (Fattispecie relativa ad infiltrazioni provenienti dal terrapieno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)