Sez. 2, Sentenza n. 2469 del 22/03/1996 (Rv. 496492 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) | Suolo su cui sorge l'edificio condominiale - Nozione - Superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno ed area dove sono infisse le fondazioni - Inclusione.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA)
Per suolo su cui sorge l'edificio, con riferimento al quale l'art. 1117 cod. civ. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quella porzione di terreno sulla quale poggia l'intero edificio ed, immediatamente, la parte infima di esso. Pertanto, rientrano in tale nozione la superficie sulla quale poggia il pavimento del pianterreno e l'area dove sono infisse le fondazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)