Sez. U, Sentenza n. 673 del 10/03/1971 (Rv. 350422 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - NOZIONI DI PIAZZA O DI VIA PUBBLICA - STRADA PRIVATA ASSOGGETTATA A SERVITU DI USO PUBBLICO - APPLICABILITA DELL'ART 879 COD CIV - CONDIZIONI.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI DISPOSTE DAL CODICE CIVILE - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - NOZIONI DI PIAZZA O DI VIA PUBBLICA - STRADA PRIVATA ASSOGGETTATA A SERVITU DI USO PUBBLICO - APPLICABILITA DELL'ART 879 COD CIV - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'art 879 cpv, cod civ, secondo cui alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma le leggi e i regolamenti che le riguardano, la qualifica 'pubblicà di una via o piazza deve essere assunta nel suo stretto significato giuridico, onde non e sufficiente che la via soddisfi all'esigenza del pubblico transito, sibbene occorre che essa appartenga ad un ente territoriale autarchico e sia stata da questo destinata, con espressa o tacita manifestazione di volonta, al servizio pubblico. Nel caso di strada privata, l'assoggettamento a servitu di uso pubblico rileva o quando l'uso da parte della collettivita siasi protratto per il tempo necessario all'usucapione del diritto di uso pubblico, o quando abbia il suo titolo in una convenzione fra il proprietario del suolo stradale e la pa (nella specie e stata esclusa l'applicabilita dell'art 879 cpv, cod civ, ad una strada privata gravata, su accordo dei condomini, di servitu a favore del pubblico che acceda a taluni negozi. (V 2168'66, mass n 324239).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 879
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)