Sez. 2, Sentenza n. 2313 del 10/07/1972 (Rv. 359671 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - NOZIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - EDIFICI NON SOGGETTI ALL'OBBLIGO DELLE DISTANZE - EDIFICI IN CONFINE CON PIAZZE O VIE PUBBLICHE - IN GENERE - NOZIONE.*
Ai fini del secondo comma dell'art 879 cod civ, la qualifica 'pubblicà di una via o piazza deve essere intesa nel suo stretto significato giuridico, onde tale via o piazza fa parte del Demanio ed e pubblica, non solo in quanto sia stata destinata, da un ente territoriale autarchico, con espressa o tacita manifestazione di volonta, al servizio pubblico, ma in quanto altresi gli appartenga. Ne deriva che un terreno privato diventa pubblico, non per la semplice circostanza che vi si esplichi, di fatto, il transito del pubblico e siano intervenuti, da parte della pubblica amministrazione, Atti di riconoscimento della funzione da esso assolta, ma quando la destinazione pubblica segua o si accompagni all'acquisto della proprieta del suolo, da parte dell' amministrazione stessa, in base ad un atto o fatto (convenzione, espropriazione, usucapione) idoneo a trasferire il dominio. (V 673'71, mass n 350422).*
Riferimenti normativi: Legge 12/02/1958 num. 126 art. 1, Legge 12/02/1958 num. 126 art. 9, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 22, Cod. Civ. art. 879, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)