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Sez. 5, Ordinanza n. 4822 del 23/02/2024 (Rv. 670405-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento sintetico - Previgente art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 - Determinazione reddito netto - Spese per incrementi patrimoniali - Coincidenza temporale - Presunzione legale relativa - Prova contraria del contribuente.
Stato
decisa il 2024-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670405-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In tema di accertamento sintetico, l'art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo anteriore alla modifica ex art. 22 d.l. n. 78 del 2010) secondo cui, nella determinazione del reddito

complessivo netto, la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'amministrazione finanziaria si presume sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti, contempla una presunzione iuris tantum, fermo restando per il contribuente l'onere di provare che il maggior reddito accertato è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., DM min. EFI 24/12/2012 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)