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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12207 del 16/05/2017 (Rv. 647094 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Accertamento in virtù dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 nella formulazione previgente - Redditi con termini di presentazione della dichiarazione scaduti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010 - Legittimità.
Stato
decisa il 2017-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647094-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

In materia di accertamento sintetico dei redditi per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione era già scaduto alla data di entrata in vigore dell'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, che ha novellato l'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, l'Ufficio può avvalersi della presunzione legale relativa, posta nella previgente formulazione di detta disposizione, secondo la quale la spesa per incrementi patrimoniali si considera sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2727

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)