Sez. 3, Sentenza n. 1778 del 09/06/1972 (Rv. 358749 - 01)
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - ESPRESSA - FORMA SCRITTA O SACRAMENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - A MEZZO PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - ESPRESSA - FORMA SCRITTA O SACRAMENTALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - PROVA - A MEZZO PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA.*
La disposizione di cui all'art 1937 cod civ, secondo cui la volonta di prestare fideiussione deve essere espressa, va ritenuta osservata ogni qualvolta anche senza l'uso di formule sacramentali e della Forma scritta la volonta stessa sia manifestata in modo chiaro ed inequivocabile, di tal che la prova della sussistenza di tale elemento puo essere data con ogni mezzo consentito, comprese le presunzioni. (V 1744'69, mass n 340771).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 1937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)